Art. 44.
(Principio di concertazione).

      1. Il Comitato unitario delle professioni, il Coordinamento delle libere associazioni professionali e le principali associazioni rappresentative delle professioni di cui alla presente legge, sono consultati dal Governo in merito alle scelte socio-economiche di carattere generale e nella fase di predisposizione del disegno di legge finanziaria annuale.